Chi in Svizzera costruisce un nuovo edificio con più di 300 m² di superficie determinante deve realizzare un impianto solare sul tetto o in facciata. Lo prevede l’art. 45a della legge sull’energia dal 01.10.2022, dal 01.01.2025 senza limiti di tempo. La dimensione dell’impianto è disciplinata in modo molto diverso dai Cantoni: per lo stesso capannone commerciale l’obbligo va da circa 18 a circa 180 kW.

L’essenziale in breve
- L’obbligo federale vale per i nuovi edifici con più di 300 m² di superficie determinante. Contano sia il fotovoltaico sia il solare termico.
- I Cantoni che entro il 01.01.2023 avevano introdotto regole proprie sulla produzione propria di elettricità applicano queste ultime, ad esempio Zurigo, San Gallo, Svitto e Lucerna.
- Argovia e Soletta attuano la regola federale, Berna ha dal 01.01.2026 una regola propria più severa.
- Le eccezioni sono disciplinate dai Cantoni, ad esempio per la protezione dei monumenti, l’impossibilità tecnica o costi sproporzionati.
- Stato al 25.10.2026: legge sull’energia, versione del 01.04.2026, e atti normativi cantonali con lo stato indicato per ogni Cantone nella tabella.
- Aggiornato al 25.10.2026
- Fonti a fine articolo
Che cosa prescrive il diritto federale?
L’art. 45a della legge sull’energia (LEne) porta il titolo «Obbligo di utilizzare l’energia solare negli edifici». Il capoverso 1 recita:
> I tetti o le facciate degli edifici nuovi con una superficie determinante superiore a 300 m² vanno dotati di impianti solari, in particolare fotovoltaici o termici. I Cantoni possono estendere tale obbligo agli edifici con una superficie determinante pari o inferiore a 300 m².
Gli altri capoversi disciplinano:
- Capoverso 2: i Cantoni disciplinano le eccezioni, in particolare se un impianto solare contrasta con altre prescrizioni di diritto pubblico, non è tecnicamente realizzabile o è economicamente sproporzionato.
- Capoverso 3: fino all’emanazione delle leggi cantonali, i governi cantonali disciplinano le eccezioni in un’ordinanza.
- Capoverso 4: i Cantoni che entro il 01.01.2023 avevano introdotto regole sulla produzione propria di elettricità nei nuovi edifici secondo il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2014, parte E) o regole più severe sono esentati dai capoversi 1–3.
Da quando vale l’obbligo? Il Parlamento ha introdotto l’art. 45a con la legge urgente del 30.09.2022, in vigore dal 01.10.2022 e inizialmente limitata fino a fine 2025. Con la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, l’articolo vale dal 01.01.2025 senza limiti di tempo, con lo stesso testo. Sono interessate le domande di costruzione presentate dal 01.01.2023.
Il diritto federale non prevede né una dimensione minima dell’impianto né una tassa sostitutiva. Non comprende nemmeno i parcheggi. La superficie determinante è, in termini semplificati, la superficie all’interno della linea delle facciate, cioè la superficie di base dell’edificio. Per le aziende ciò significa: quasi ogni nuovo capannone commerciale rientra nell’obbligo.
Che cosa vale nei Cantoni?
I Cantoni attuano l’obbligo in due modi. Alcuni applicano la regola federale e stabiliscono una superficie minima. Altri avevano già prima una regola propria secondo il Modello di prescrizioni energetiche (MoPEC 2014): almeno 10 W per m² di superficie di riferimento energetico (SRE), al massimo 30 kW. La SRE è la somma delle superfici di piano riscaldate o raffrescate.
| Cantone | Base e da quando | Requisito minimo | Tassa sostitutiva | Stato della fonte |
|---|---|---|---|---|
| Argovia | Regola federale, § 26a dell’ordinanza cantonale sull’energia, dal 01.01.2023 | Moduli o collettori su almeno il 20 % della superficie determinante; escluse le case unifamiliari | nessuno | Ordinanza stato al 01.01.2026, promemoria 09/2025 |
| Berna | regola propria, art. 39a–39e della legge cantonale sull’energia, dal 01.01.2026 | tutti i nuovi edifici: 10 % della superficie determinante; tetti idonei coperti al 60 % | nessuno | Legge stato al 01.01.2026 |
| Lucerna | regola propria, § 15 della legge cantonale sull’energia | superficie del tetto utilizzabile coperta interamente (50 % della superficie utile); in caso di risanamento del tetto la metà, dal 01.03.2025 | CHF 1’000 per kW | Legge e ordinanza stato al 01.03.2025 |
| Svitto | regola propria, § 8c della legge cantonale sull’energia, dal 2022 | 10 W per m² di SRE, al massimo 30 kW | non possibile | Atto normativo stato al 01.02.2025; consultazione fino al 31.01.2027 |
| Soletta | Regola federale, ordinanza d’introduzione, dal 01.01.2023 | Ausilio: moduli sul 20 % della superficie determinante | nessuno | Ordinanza stato al 01.01.2023, ausilio 12/2022 |
| San Gallo | regola propria, art. 5b–5c della legge sull’energia, dal 01.07.2021 | 10 W per m² di SRE, al massimo 30 kW per costruzione | CHF 2’700 per kWp | Atto normativo stato al 01.07.2021 |
| Zurigo | regola propria, § 10c della legge sull’energia, dal 01.09.2022 | 10 W per m² di SRE; sono richiesti al massimo il 70 % della superficie determinante | nessuno | Ordinanza stato al 01.07.2026 |
Dettagli importanti per Cantone:
- Argovia: gli edifici della stessa domanda di costruzione vengono sommati. Negli ampliamenti conta solo la nuova superficie.
- Berna: sono considerati idonei i tetti con un irraggiamento di almeno 1’000 kWh per m². L’obbligo decade se l’impianto solare costa più del 5 % degli altri costi di costruzione. Nel risanamento di un tetto vige solo un obbligo di notifica. I nuovi parcheggi pubblici a partire da 80 posti necessitano di una copertura solare.
- Lucerna: il calcolo si basa su 200 W per m² di superficie dei moduli. Dal 01.03.2025 l’obbligo vale anche in caso di nuova copertura o impermeabilizzazione del tetto.
- Svitto: il Cantone intende ricondurre la propria regola a quella federale. La consultazione è in corso dal 14.10.2026 fino al 31.01.2027; la modifica non è ancora in vigore.
- San Gallo: al posto dell’impianto si può anche ridurre il fabbisogno energetico ponderato di 5 kWh per m² all’anno. La tassa sostitutiva finanzia bandi per nuovi impianti fotovoltaici.
- Zurigo: nel novembre 2025 il Consiglio di Stato ha proposto al Gran Consiglio di coprire integralmente i tetti idonei a partire da 300 m², anche in caso di risanamento del tetto (oggetto 6062). Se e quando il Gran Consiglio deciderà era ancora aperto al 25.10.2026.
Se costruisce in un altro Cantone, si rivolga al servizio cantonale dell’energia. Il Modello di prescrizioni energetiche 2025 (MoPEC 2025), approvato dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’energia il 29.08.2025, raccomanda in futuro 20 W per m² di SRE per i nuovi edifici e 10 W per i risanamenti del tetto. Si applica solo quando un Cantone lo recepisce nel proprio diritto.
Quali eccezioni esistono?
Il diritto federale indica tre motivi, che i Cantoni precisano:
- Altre prescrizioni: protezione dei monumenti, del paesaggio o dei siti caratteristici, ad esempio in Argovia, Soletta e Lucerna.
- Tecnicamente non realizzabile: a Soletta, ad esempio, se il tetto serve per impianti necessari all’attività e la facciata non è utilizzabile.
- Economicamente sproporzionato: a Soletta con un irraggiamento inferiore a 700 kWh per m², a Svitto inferiore a 1’120 kWh per m². In Argovia se l’impianto non si ammortizza entro 25 anni o produce meno di 70 kWh per m² di superficie dei moduli. A Berna con costi supplementari superiori al 5 % degli altri costi di costruzione.
Altre eccezioni riguardano piccoli ampliamenti sotto i 50 m², capannoni pressostatici e serre. L’onere della prova spetta di regola al committente. Prepari quindi la motivazione insieme alla domanda di costruzione.
Che cosa vale come adempimento dell’obbligo solare?
Secondo il diritto federale basta qualsiasi impianto solare sul tetto o in facciata, fotovoltaico o solare termico. I Cantoni ammettono altre soluzioni:
- Facciata invece del tetto: a Berna un impianto in facciata riduce la superficie del tetto da coprire.
- Impianto sull’area: a Lucerna conta un impianto su un altro edificio della stessa area, a Zurigo un impianto sul fondo.
- Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP): Zurigo, Svitto e San Gallo ammettono l’adempimento congiunto in un RCP.
- Terzi: a Berna l’impianto può essere costruito e gestito da terzi, ad esempio da un contractor.
- Tassa sostitutiva: Lucerna e San Gallo ammettono una tassa al posto dell’impianto.
L’obbligo solare non esclude gli incentivi. Anche gli impianti obbligatori ricevono la rimunerazione unica della Confederazione tramite Pronovo, se soddisfano le condizioni. Per gli impianti da 100 kW legga la guida Rimunerazione unica per grandi impianti fotovoltaici (RUG).
Esempio di calcolo: obbligo per un capannone in sette Cantoni
Un’azienda costruisce un capannone riscaldato con uffici. Superficie computabile 1’500 m², superficie di riferimento energetico 1’800 m², tetto piano di 1’500 m², ben soleggiato. Ipotesi: 200 W per m² di superficie dei moduli. Investimento secondo lo studio sui prezzi 2025 di SvizzeraEnergia, rimunerazione unica secondo le aliquote 2026 per impianti annessi.
| Cantone | Come si calcola l’obbligo | Impianto obbligatorio | Investimento | Rimunerazione unica (RU) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo, Svitto, San Gallo | 1’800 m² SRE × 10 W | circa 18 kW | circa CHF 35’000 | CHF 6’480 |
| Argovia, Soletta | 20 % di 1’500 m² = 300 m² di moduli | circa 60 kW | circa CHF 103’000 | CHF 19’800 |
| Lucerna | 50 % di 1’500 m² = 750 m² di moduli | circa 150 kW | circa CHF 178’000 | CHF 44’300 |
| Berna | 60 % di 1’500 m² = 900 m² di moduli | circa 180 kW | circa CHF 199’000 | CHF 51’800 |
Se a San Gallo non costruisce alcun impianto, la tassa sostitutiva costa 18 kWp × CHF 2’700 = CHF 48’600. È più dell’impianto stesso. A Lucerna sarebbero CHF 150’000 per 150 kW.
Dal punto di vista economico, un impianto più grande è spesso più sensato dell’impianto minimo. Gli impianti più grandi costano molto meno per kW: circa CHF 1’920 con 18 kW, circa CHF 1’100 con 180 kW. Se la sua azienda consuma elettricità durante il giorno, di solito conviene coprire il tetto per quanto ragionevole. Quanto costa lo mostra la guida Costi di un impianto solare per aziende.
| Valore | |
|---|---|
| Zurigo | circa 18 kW |
| Svitto | circa 18 kW |
| San Gallo | circa 18 kW |
| Argovia | circa 60 kW |
| Soletta | circa 60 kW |
| Lucerna | circa 150 kW |
| Berna | circa 180 kW |
Per lo stesso capannone con 1’500 m² di superficie computabile e 1’800 m² di superficie di riferimento energetico, Berna richiede circa dieci volte più potenza di Zurigo, Svitto e San Gallo. Si ipotizzano un tetto piano ben soleggiato e 200 W per m² di superficie dei moduli; le eccezioni non sono considerate.
Fonte: Calcolo proprio di solar-guide.ch secondo le prescrizioni cantonali4–10
Che cosa dovrebbero pianificare ora i committenti di edifici commerciali?
Chi pianifica presto l’impianto solare risparmia denaro. Lo studio sui prezzi di SvizzeraEnergia lo mostra: nei nuovi edifici la messa in sicurezza del cantiere e il ponteggio si possono condividere con altri lavori.
- Chiarire l’obbligo: chieda al Comune o al servizio cantonale dell’energia quale regola si applica e quale attestazione va allegata alla domanda di costruzione.
- Statica: dimensioni il tetto per il carico aggiuntivo, anche per la zavorra sul tetto piano.
- Lasciare libera la superficie del tetto: disporre ventilazione, lucernari e impianti tecnici in modo che restino grandi superfici continue.
- Allacciamento alla rete: chiarisca per tempo con il gestore di rete potenza di allacciamento e costi. Secondo lo studio sui prezzi, un nuovo quadro di distribuzione può rappresentare fino al 30 % del budget dell’impianto.
- Pianificare il consumo proprio: adeguare pompa di calore, raffreddamento e stazioni di ricarica all’elettricità solare. Con gli inquilini è possibile un RCP.
- Scegliere il finanziamento: acquisto o contracting solare. La rimunerazione unica la riceve solo dopo la messa in esercizio.
Come pianificare tecnicamente un grande impianto lo spiega la guida Centrali fotovoltaiche per aziende e industria. Tutti i temi per le aziende si trovano alla pagina Fotovoltaico per aziende.
Domande frequenti e risposte
L’obbligo solare vale anche in caso di risanamento del tetto?
Secondo il diritto federale no. Dal 01.03.2025 Lucerna richiede, in caso di nuova copertura o impermeabilizzazione, la metà del requisito per i nuovi edifici. Berna richiede una notifica per i risanamenti completi del tetto, ma nessun impianto. A Zurigo un obbligo del genere è stato proposto, ma non è in vigore.
Un impianto solare termico conta?
Sì. L’art. 45a LEne cita espressamente fotovoltaico e solare termico. I Cantoni computano la superficie dei collettori in modo diverso. In Argovia conta come la superficie dei moduli.
L’obbligo vale anche per i parcheggi?
Secondo il diritto federale no. Dal 01.01.2026 Berna richiede coperture solari per i nuovi parcheggi pubblici a pagamento all’aperto a partire da 80 posti. Per i grandi impianti sopra parcheggi finora non coperti la Confederazione versa un bonus per le aree di parcheggio di CHF 250 per kW.
Arriverà un obbligo solare federale più severo?
L’iniziativa solare vuole utilizzare tutte le superfici idonee di edifici e infrastrutture. È stata depositata il 10.12.2025. Il Consiglio federale la respinge senza controprogetto e intende presentare il messaggio nel dicembre 2026. Fino a una decisione del Parlamento e del popolo, l’art. 45a vale nella versione attuale.
Che cosa succede se non adempio l’obbligo?
Senza attestazione o eccezione autorizzata, di regola non riceve la licenza edilizia. A Lucerna e San Gallo può invece pagare una tassa sostitutiva, in Argovia, a Berna, Soletta, Svitto e Zurigo no.
